Art. 2
Progetti finanziabili
In vigore dal 31 mar 1992
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decretolegge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275, i progetti per nuove attività predisposti e presentati dai soggetti di cui al precedente , che prevedano:
a) produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianatoo dell'industria oppure fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
b) ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione nelle cooperative o nelle società beneficiarie sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso i soggetti indicati dovranno occupare, tra gli altri, anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni, che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-2