Art. 4
Contributo per le spese di gestione
In vigore dal 31 mar 1992
1. Il contributo per le spese di gestione è concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
c) interessi, sconti e altri oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo a tasso agevolato.
2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente , comma 1, lettera a), la misura del contributo è graduata come segue:
a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;
- 50 per cento per ulteriori 400 milioni di lire;
- 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;
- 30 per cento per ulteriori 400 milioni di lire;
- 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente , comma 1, lettera b), la misura del contributo è graduata come segue:
a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;
- 50 per cento per ulteriori 600 milioni di lire;
- 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;
- 30 per cento per ulteriori 600 milioni di lire;
- 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
4. Il contributo per la gestione non può comunque superare l'importo complessivo di un miliardo di lire per il primo anno e di 750 milioni di lire per il secondo anno.
5. La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per la gestione non può superare il 40 per cento del contributo previsto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-4