Art. 8
Norme transitorie e finali
In vigore dal 31 mar 1992
1. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1991, n. 275, qualora non rispondenti ai requisiti in essa previsti, devono essere ripresentate nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Entro lo stesso termine le domande già presentate possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina entrata in vigore.
3. Restano salvi gli effetti delle domande in relazione alle quali vi sia stata approvazione del progetto da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile alla data di entrata in vigore della legge citata al primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 gennaio 1992
Il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno
MANNINO
Il Ministro del tesoro
CARLI
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MARINI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 335
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1992-01-17;224#art-8