Art. 8

Norme transitorie e finali

In vigore dal 31 mar 1992
1. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1991, n. 275, qualora non rispondenti ai requisiti in essa previsti, devono essere ripresentate nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Entro lo stesso termine le domande già presentate possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina entrata in vigore. 3. Restano salvi gli effetti delle domande in relazione alle quali vi sia stata approvazione del progetto da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile alla data di entrata in vigore della legge citata al primo comma del presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 1992 Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno MANNINO Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 335
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