Art. 7
In vigore dal 30 lug 2005
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134.
2. I colli contenenti rifiuti non pericolosi devono essere imballati in idonei recipienti metallici della capacità massima di 400 kg e contrassegnati dalla dicitura "Rifiuti non pericolosi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-10-31;459#art-7