Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 30 lug 2005
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2005, N. 134. 2. I colli contenenti rifiuti non pericolosi devono essere imballati in idonei recipienti metallici della capacità massima di 400 kg e contrassegnati dalla dicitura "Rifiuti non pericolosi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-10-31;459#art-7