Art. 6

In vigore dal 26 apr 1992
1. La dichiarazione di cui al comma 2, dell', deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico- fisiche e di pericolosità, le quantità percentuali dei componenti e la conseguente appartenenza dei rifiuti medesimi ad una delle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento o delle tabelle previste per le classi di cui ai successivi , oppure deve attestare che i rifiuti non contengono sostanze pericolose. 2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 non può sostituire l'attestazione di cui al comma 1.
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