Art. 5

In vigore dal 26 apr 1992
1. Chi intende imbarcare rifiuti deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo nella cui circoscrizione è ubicato il porto di imbarco. 2. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione, in duplice esemplare, uno in lingua italiana ed uno in lingua inglese oppure, in sostituzione di quest'ultima, nella lingua del Paese di destinazione, nella quale i rifiuti sono indicati con riferimento alle classificazioni di cui al precedente , nonché ai successivi , oppure, in caso di rifiuti non pericolosi, da apposita dichiarazione della non pericolosità degli stessi. Dalla dichiarazione deve risultare che i rifiuti sono imballati, contrassegnati ed etichettati secondo le norme del presente regolamento e che si trovano nelle condizioni richieste per il trasporto. 3. Quando trattasi di imbarco dei rifiuti con destinazione in Stati membri della Comunità economica europea o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, alla domanda deve essere allegata copia della comunicazione effettuata all'autorità competente di destinazione e dell'attestato di ricevimento della comunicazione senza osservazioni nel caso di Stati membri della CEE o dell'atto di assenso, comunque espresso, nel caso di Stati membri dell'OCSE. Per l'esportazione dei rifiuti verso Stati terzi rispetto alla CEE e all'OCSE, alla domanda di imbarco deve essere allegata apposita autorizzazione rilasciata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente, con in calce la dichiarazione di assenso dello Stato di destinazione. 4. Qualora i rifiuti non possano essere sbarcati nel porto di destinazione e vengano respinti, il detentore che ha imbarcato i rifiuti, solidalmente con il produttore degli stessi, ha l'obbligo, sostenendone gli oneri derivanti, di provvedere al loro smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
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