Art. 4
In vigore dal 26 apr 1992
1. Per il trasporto marittimo dei rifiuti non pericolosi si applicano le norme sulle procedure relative all'autorizzazione di imbarco e sbarco previste dai successivi articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-10-31;459#art-4