Art. 11

In vigore dal 26 apr 1992
1. Qualora sia previsto l'arrivo in un porto italiano di nave con a bordo rifiuti destinati ad impianti di smaltimento situati in territorio italiano, prima dell'arrivo deve essere data apposita comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco, presentando copia autentica della comunicazione effettuata alla regione nel cui territorio è ubicato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonché copia dell'attestato o dell'autorizzazione di ricevimento della regione stessa. 2. L'autorità marittima, su domanda degli interessati, rilascia, dopo effettuati gli accertamenti del caso, il nulla-osta allo sbarco, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
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