Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Art. 6
Determinazione del valore della controversia
In vigore dal 5 gen 1991
Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-6