Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Art. 4
Inderogabilità della tariffa
In vigore dal 5 gen 1991
Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo , ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-4