Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa

Art. 3

Giudizi non compiuti

In vigore dal 5 gen 1991
Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.
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Giudizi non compiuti (Art. 3 Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.) — Testo vigente | Portale Normativo