Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Art. 1
Diritto dell'avvocato e del procuratore
In vigore dal 5 gen 1991
Tariffa degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa.
.
Diritto dell'avvocato e del procuratore
Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-1