Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa

Art. 1

Diritto dell'avvocato e del procuratore

In vigore dal 5 gen 1991
Tariffa degli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa. . Diritto dell'avvocato e del procuratore Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-1

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