Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Art. 2
Obbligo del cliente
In vigore dal 5 gen 1991
Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-2