Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa
Art. 5
Criteri generali per la liquidazione
In vigore dal 5 gen 1991
Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%.
Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfp-5