Titolo I
Art. 6
In vigore dal 3 lug 1990
1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il produttore di granturco vitreo presenta all'A.I.M.A. la fattura di vendita del prodotto, nella quale devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni:
a) quantità espressa in tonn.;
b) varietà e tasso di umidità del prodotto.
Copia autenticata della fattura di vendita va trasmessa contestualmente all'organo di controllo competente per territorio.
2. Il fabbricante costituisce una cauzione d'importo pari a quello dell'aiuto richiesto e corrispondente alle superfici per la quale è stata presentata la dichiarazione. Detta cauzione deve essere prestata a favore dell'A.I.M.A. per il tramite di un Istituto di credito abilitato, in base alle norme vigenti in materia, ad effettuare tale tipo di operazioni. Se la trasformazione viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello di produzione, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione, trasmette all'organismo competente dello Stato membro di produzione un attestato relativo alla costituzione della cauzione.
3. Il produttore, prima di consegnare il cereale al fabbricante, avrà cura di acquisire da quest'ultimo copia della attestazione relativa alla costituzione della cauzione di cui al precedente punto 2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-6