Titolo I
Art. 8
In vigore dal 3 lug 1990
1. L'A.I.M.A. provvede allo svincolo della cauzione dopo aver ricevuto una comunicazione degli organi di controllo, da cui risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui all' del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.
2. Su richiesta dell'interessato, l'A.I.M.A. può svincolare la cauzione per quote, proporzionalmente alle quantità di granturco per le quali è stata fornita la prova di cui al paragrafo 1, sempre che venga dimostrato che è stato sottoposto a trasformazione una quantità pari almeno al 5% di quella indicata nella fattura di vendita.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-8