Titolo I
Art. 5
In vigore dal 3 lug 1990
1. Il contratto di coltivazione, di cui all', par. 2, punto b), debitamente firmato, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del fabbricante;
c) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del granturco vitreo (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario);
d) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonché le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie;
e) la o le varietà di granturco vitreo seminate;
f) impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il granturco proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa;
g) impegno, da parte del fabbricante, di acquistare e trasformare la quantità di prodotto oggetto del contratto di coltivazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-5