Titolo I

Art. 2

In vigore dal 3 lug 1990
1. Ai sensi dell' del regolamento del Consiglio CEE n. 1835/89, citato in premessa, l'aiuto sarà concesso ai produttori di granturco vitreo seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. 2. L'aiuto è concesso per le superfici: a) sulle quali è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto. In conformità delle disposizioni di cui all' del regolamento CEE n. 1835/89 del Consiglio del 19 giugno 1989, si considera che su una superficie coltivata a granturco vitreo sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie è stata ed è oggetto di normali lavori di coltivazione. In ogni caso, il prodotto, dopo la maturazione, non deve essere raccolto per un periodo sufficiente a permettere l'essiccazione in campo fino al raggiungimento di un tasso di umidità non superiore al 15%; b) per le quali, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 10-bis, punto 2, primo trattino, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, è stato stipulato un contratto di coltivazione con un fabbricante di prodotti a base di granturco ottenuti per soffiatura o tostatura (sottovoce 1904 10 10 della nomenclatura combinata).
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-2

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