Titolo I

Art. 1

In vigore dal 3 lug 1990
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'articolo 10bis; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1835/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali riguardanti l'aiuto alla produzione per il granturco vitreo di qualità pregiata previsto dal succitato - bis del regolamento CEE n. 2727/75; Visto il regolamento CEE della Commissione numero 3771/89 del 14 dicembre 1989, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 526/90 del 28 febbraio 1990, concernente l'elenco delle varietà di granturco duro vitreo che possono fruire dell'aiuto alla produzione; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'; Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto; Considerata, la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata; Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espresso in data 19 aprile 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; ADOTTA il seguente regolamento: . 1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie riguardanti l'aiuto per la produzione di determinate varietà di granturco vitreo, si osservano le norme del presente regolamento.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-1

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