Titolo I
Art. 7
In vigore dal 3 lug 1990
1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, e che per la produzione 1990 è fissato a 155 ecu per ettaro, provvederà in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., entro tre mesi successivi alla data in cui è consegnata la fattura di vendita del granturco vitreo ed è fornita la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all' del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989.
2. Nel caso in cui il coltivatore, a seguito di avversità atmosferiche o di altre cause allo stesso non imputabili che abbiano determinato una riduzione della produzione prevista, sia in grado di consegnare solo parte delle quantità considerate dal contratto di coltivazione, l'aiuto è concesso limitatamente alle quantità effettivamente fornite ed è calcolato in base alla resa media della regione.
3. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il primo luglio dell'anno di produzione del granturco vitreo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-7