Titolo II
Art. 13
In vigore dal 3 lug 1990
1. Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 luglio dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici e alle varietà oggetto delle dichiarazioni.
2. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il 15 dicembre dell'anno di produzione, le superfici per le quali è stato effettuato il pagamento dell'aiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-13