Titolo III

Art. 14

In vigore dal 3 lug 1990
1. Ai fini dell'eventuale applicazione dell' del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989, le aziende sementiere entro il 10 novembre di ogni anno presentano, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione IV, una domanda di iscrizione di nuove varietà di mais vitreo, e consegnano un campione della medesima varietà. Detto campione, di origine comunitaria, deve avere un peso pari ad almeno 1 kg, e deve essere stato prodotto durante l'anno in causa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 maggio 1990 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990 Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 1
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il granturco vitreo di qualita' pregiata. — Testo vigente | Portale Normativo