Art. 6
In vigore dal 14 nov 1989
1. Per gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni dell', comma 10, del decreto-legge n. 853 del 1984, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'art. 50, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, le spese indicate alle lettere da a) a c) del predetto comma 10 sostenute o erogate nel quadriennio 1985-1988 sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene la registrazione, escluse quelle i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, nonché quelle che, pur non essendo deducibili in base al criterio della registrazione di cui all', comma 11, del decreto-legge n. 853 del 1984, sono state dedotte per cassa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 27 settembre 1989
Il Ministro: FORMICA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1989
Registro n. 52 Finanze, foglio n. 301
Storico versioni
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