Art. 3

In vigore dal 14 nov 1989
1. I soggetti che si sono avvalsi nell'anno 1988 del regime ordinario di determinazione del reddito o che si avvalgono di detto regime per i periodi d'imposta successivi, e che passano al regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. Il fondo nel quale è stato accantonato, ai sensi del comma 3, lettera b), dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, l'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, concorre a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime previsto dall'art. 80 del testo unico medesimo. 3. Il fondo di ammortamento anticipato di cui all'art. 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito del periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime di cui al successivo art. 80 del medesimo testo unico, nella misura in cui risulta iscritto alla chiusura del periodo di imposta precedente. 4. I fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime di cui all'art. 80 del testo unico medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1989-09-27;352#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo