Art. 1
In vigore dal 14 nov 1989
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, comma 8- ter, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al titolo II del decreto-legge stesso per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione d'imposta;
Visto il secondo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale prevede che con il decreto ministeriale di cui al precedente alinea sono emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo;
Visto il terzo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale stabilisce, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nei cui confronti non trovi applicazione il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti da apposito decreto ministeriale, le esistenze iniziali al 1 gennaio 1989 anche in difformità delle rimanenze finali al 31 dicembre 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 80/89 Gab. sez. III 1207/89 espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989, reso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1989;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa di cui all', comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono osservare le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. I ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni che sono state registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel corso del quadriennio 1985-1988, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, concorrono a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, ancorchè siano imputabili, in base alle regole del regime ordinario, all'anno 1989 e successivi.
3. I costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dell', comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, inerenti ai ricavi e alle plusvalenze derivanti da operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel quadriennio 1985-1988 ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta nel quadriennio stesso, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1989 e successivi, ancorchè la competenza, in base alle regole del regime ordinario, si verifichi in detti anni.
4. I costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dell', comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, inerenti ai ricavi derivanti da operazioni che sono state in parte registrate o che avrebbero dovuto essere registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel quadriennio 1985-1988, ed in parte nell'anno 1989 e successivi, ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel predetto quadriennio e in parte nell'anno 1989 e successivi, sono deducibili, nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 1989 e successivi, nella misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi e l'ammontare complessivo dei ricavi stessi. Tale criterio si applica anche quando i costi suindicati ineriscono ai ricavi imputabili, in base alle regole del regime ordinario, al quadriennio 1985-1988, la cui registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero la cui percezione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, sia avvenuta in parte nel suddetto quadriennio e in parte nell'anno 1989 e successivi.
5. I costi indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9, dell' del decreto-legge n. 853 del 1984 che non hanno concorso a formare il reddito degli anni 1985, 1986, 1987, 1988, in quanto ad essi non imputabili secondo i criteri dell', comma 11, del decreto-legge n. 853 del 1984, sono deducibili nell'anno 1989 o in quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o l'erogazione, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini.
6. Le esistenze iniziali al 1 gennaio 1989 relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, in corso di esecuzione a detta data, concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 in misura corrispondente all'ammontare dei costi diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell' del decreto-legge n. 853 del 1984, ad esse inerenti. Le esistenze iniziali delle predette opere, forniture e servizi, per i cui corrispettivi sono stati effettuati acconti o anticipazioni registrati o che avrebbero dovuto essere registrati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero percepiti, nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, nel quadriennio 1985-1988, vanno assunte al netto dei costi di cui alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell' del decreto-legge n. 854.
7. Gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa di cui all', comma 9, del decreto-legge n. 853 del 1984, ove nei loro confronti non trovi applicazione per l'anno 1989 il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, e che, in alternativa ai criteri previsti dal comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, valutano le esistenze iniziali al 1 gennaio 1989, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del medesimo testo unico devono, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, annotare, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta, il valore delle predette esistenze iniziali, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore, indicando altresì i criteri seguiti per la loro valutazione. La distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio.
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