Art. 5

In vigore dal 14 nov 1989
1. Agli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel 1988 del regime ordinario di determinazione del reddito o che si avvalgono di detto regime per i periodi d'imposta successivi, e che passano al regime previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, si applica la disposizione del comma 2 del precedente . 2. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo gli accantonamenti ai fondi di cui agli articoli 70, 71, 72 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi non concorrono a formare il reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime di cui all'art. 79, del predetto testo unico a condizione che risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto a fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta; tuttavia le spese e le perdite che si verificano nei periodi d'imposta in cui il reddito si determina a norma dell'art. 79 del testo unico, sono deducibili per la parte che eccede i predetti accantonamenti.
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