Art. 2
In vigore dal 14 nov 1989
1. I soggetti che si sono avvalsi della disciplina di cui all'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi e che, anche a seguito di opzione, passano al regime ordinario di determinazione del reddito ovvero a quello previsto dall'art. 79 del predetto testo unico, devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo precedente ad esclusione di quelle di cui ai commi 5 e 7.
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