Art. 4
In vigore dal 14 nov 1989
1. Per i soggetti che si sono avvalsi della disciplina prevista dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi e che passano al regime di cui al successivo art. 80, gli accantonamenti di cui all'art. 70 del predetto testo unico concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1989-09-27;352#art-4