Art. 4

In vigore dal 14 nov 1989
1. Per i soggetti che si sono avvalsi della disciplina prevista dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi e che passano al regime di cui al successivo art. 80, gli accantonamenti di cui all'art. 70 del predetto testo unico concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il passaggio al regime stesso.
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