Art. 26

In vigore dal 18 lug 1967
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 5

Note all'articolo

  • La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-26

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Art. 26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo