Art. 31

In vigore dal 1 gen 1948
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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Art. 31 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo