Art. 29

In vigore dal 1 gen 1948
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
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Art. 29 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo