Art. 30
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-30
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L'articolo stabilisce che i genitori hanno sia il diritto sia il dovere di mantenere, istruire ed educare la propria prole, a prescindere dal fatto che sia nata dentro o fuori dal matrimonio. Qualora i genitori si trovino in condizioni di incapacità, spetta alla legge intervenire affinché questi compiti essenziali vengano comunque svolti. Ai figli nati fuori dal matrimonio viene garantita la piena tutela giuridica e sociale, nel rispetto dei diritti spettanti ai componenti della famiglia legittima. Infine, è rimesso alla legge il compito di fissare le regole e i limiti relativi alla ricerca della paternità.
La norma mira a garantire la cura, la crescita e la tutela di tutti i figli, stabilendo la responsabilità genitoriale e l'intervento della legge a loro protezione.
Si applica a tutti i genitori e ai figli, siano essi nati all'interno o al di fuori del matrimonio, nonché al legislatore per gli interventi di tutela.
Due genitori non sposati hanno un bambino: entrambi sono tenuti a provvedere alle sue spese di mantenimento, alla sua educazione scolastica e alla sua crescita. Qualora uno o entrambi risultino incapaci di occuparsene, la legge interviene per assicurare che il minore riceva l'adeguata assistenza e istruzione.
I genitori hanno il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli; nei casi di loro incapacità la legge provvede all'assolvimento di tali compiti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.