Art. 28

In vigore dal 1 gen 1948
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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Art. 28 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo