Art. 22

In vigore dal 1 gen 1948
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-22

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Art. 22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo