Art. 20

In vigore dal 1 gen 1948
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-20

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Art. 20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo