Art. 19

In vigore dal 1 gen 1948
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume.
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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27#art-19

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Art. 19 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — Testo vigente | Portale Normativo