Parte SECONDA›Libro V›Titolo II
Art. 334 bis
Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva
In vigore dal 18 gen 2001
1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all' non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-334-bis