Parte SECONDA›Libro V›Titolo I
Art. 327 bis
Attività investigativa del difensore .
In vigore dal 18 gen 2001
(Attività investigativa del difensore).
1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facoltà indicata nel comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-327-bis