Parte SECONDALibro VTitolo IX

Art. 430 bis

Divieto di assumere informazioni .

In vigore dal 2 gen 2000
(Divieto di assumere informazioni). 1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell' o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell', comma 2, ovvero nella lista prevista dall' e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-430-bis

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