Parte SECONDA›Libro V›Titolo IX
Art. 430 bis
Divieto di assumere informazioni .
In vigore dal 2 gen 2000
(Divieto di assumere informazioni).
1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell' o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell', comma 2, ovvero nella lista prevista dall' e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.
2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-430-bis