Parte SECONDALibro VITitolo I

Art. 441 bis

Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato .

In vigore dal 20 apr 2019
(Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato). 1. Se, nei casi disciplinati dagli , comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall', comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4. 2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall', comma 3. 3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli , comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell', comma 2. 5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell', anche oltre i limiti previsti dall', comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-441-bis

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