Parte SECONDA›Libro V›Titolo IX
Art. 421 bis
Ordinanza per l'integrazione delle indagini .
In vigore dal 2 gen 2000
(Ordinanza per l'integrazione delle indagini).
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell', il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell', comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-421-bis