Parte SECONDA›Libro V
Art. 391 quater
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione .
In vigore dal 18 gen 2001
(Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-391-quater