Parte SECONDALibro VTitolo V

Art. 367

Memorie e richieste dei difensori

In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-367

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo