Parte SECONDA›Libro V›Titolo V
Art. 365
Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell' comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'.
3. Si applicano le disposizioni dell' comma 7.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-365