Parte SECONDALibro VTitolo V

Art. 361

Individuazione di persone e di cose

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale. 2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione. 3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall' comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-361

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