Parte SECONDALibro VTitolo V

Art. 358

Attività di indagine del pubblico ministero

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell' e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-358

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