Parte SECONDALibro VTitolo I

Art. 326

Finalità delle indagini preliminari

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-326

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