Art. 326 · Finalità delle indagini preliminari
Parte SECONDALibro VTitolo I

Art. 326

395 / 905

Finalità delle indagini preliminari

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-326