Parte SECONDALibro VTitolo I

Art. 327

Direzione delle indagini preliminari

In vigore dal 4 mag 2001
1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-327

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